Statuto

ATTO COSTITUTIVO DI organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Statuto Aral Onlus

Denominazione – Oggetto – Sede
Art.1
E’ costituita una Associazione denominata:
“ASSOCIAZIONE RICERCA ALZHEIMER LISSONE”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale e più in breve, semplicemente, “ARAL Onlus”.
L’Organizzazione è apartitica e apolitica, senza scopo di lucro ed è regolata dalle norme del codice civile nonché dal presente statuto.
Si stabilisce che potranno sorgere altre associazioni aventi la stessa denominazione, purchè adottanti il presente statuto.

Art.2
·        L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
·        Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.
·        L'Associazione si propone, nell'ambito della patologia, di favorire la ricerca scientifica, sostenendo il lavoro ed i progetti di ricercatori impegnati nel campo e la diffusione delle conoscenze acquisite nel settore delle malattie neurodegenerative; la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali, l'assistenza socio-sanitaria.
·        E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3
L’Associazione ha sede in Lissone, per ora in via Monsignor Bernasconi 14, presso la Fondazione Casa di Riposo L. e A. Agostoni.
Il consiglio direttivo, con semplice delibera, può costituire sedi secondarie nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune. Si stabilisce che potranno sorgere altre associazioni aventi la stessa denominazione purché adottanti il presente statuto.



Patrimonio
Art.4
Il patrimonio è formato:
1.      Dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
2.      Dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
3.      Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
4.      Da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
I promotori aprono la sottoscrizione dei fondi con il versamento della somma di € 50,00 (cinquanta/00) ciascuno
Le obbligazioni, gli oneri contratti in nome e nell’interesse dell’Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell’Associazione stessa.

Associati
Art.5
Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto dell’ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione annuale che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.
Il socio che non rinnova la quota sociale decade automaticamente.
I contributi associativi possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento di contributi associativi.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. In base alle disposizione della legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art.6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissione o esclusione.
L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote associative o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizione statutarie o dei regolamenti e delle delibere assembleari e del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Art.7
Sono organi dell’Associazione:
a)      L’assemblea
b)     Il Comitato Direttivo
c)      Il Presidente
d)     Il Vicepresidente
e)      Il Tesoriere
Tutte le cariche sono gratuite.


Assemblea
Art.8
Gli associati formano l’assemblea.
L’assemblea è convocata dal Presidente o da due membri del Comitato Direttivo.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza.
Nel caso di seconda convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea si radunerà almeno una volta all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:
·        All’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
·        Alla nomina del Comitato Direttivo;
·        All’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti:
·        Ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L’assemblea è convocata mediante avviso scritto mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessuna associato può rappresentare più di due altri associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Amministrazione
Art.9
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente, un tesoriere e un segretario. Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati resteranno in carica sino alla prima assemblea, la quale potrà confermali in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Comitato direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico stabilendone le mansioni. Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali compensi o rimborsi spese.
I membri del Comitato Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o messaggio di posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Sono valide, anche senza formalità di convocazione, le riunioni in cui partecipino tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Art.10
Presidente
Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alla delibere del Comitato Direttivo

Vice presidente
Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Segretario del comitato direttivo
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del comitato e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del comitato direttivo,  nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Tesoriere
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Bilancio
Art.11
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro la stessa data il bilancio preventivo relativo all’anno in corso.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolarmente fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.12
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’articolo 27 c.c.:
a)      Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b)     Per le altre cause di cui all’articolo 27 del codice civile.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vivente al momento dello scioglimento.

Norma di chiusura
Art.13
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.